SCIA o CILA? Quali sono le differenze?

SCIA o CILA

SCIA o CILA? Quali sono le differenze? Quando devo presentare un documento e quando l’altro?
Se ci stiamo accingendo a eseguire dei lavori di ristrutturazione, ci saremo sicuramente imbattuti in queste sigle, magari chiedendoci di cosa si tratti. A prescindere dal fatto che saranno i professionisti incaricati a occuparsi della compilazione e della presentazione di questi documenti, è bene avere chiaro di cosa si trattano, le differenze tra le due procedure e cosa comportano.
Questo perché essere consapevoli di cosa succede a casa propria è sempre più che auspicabile. Da questo punto di vista, è fondamentale trovare dei fornitori che ci dedichino il giusto tempo per darci le necessarie spiegazioni e siano disponibili a chiarire eventuali dubbi o domande.

Detto questo, iniziamo dalle basi: cosa sono la SCIA e la CILA?

Cosa sono?

La SCIA (che ormai da anni ha sostituito la DIA) è la Segnalazione Certificata di Inizio Attività.
In altre parole, è il documento attraverso il quale dichiariamo che stiamo dando avvio a opere che coinvolgono anche elementi strutturali di un edificio. Parliamo dunque di interventi sostanziali quali opere di manutenzione straordinaria oppure interventi di restauro e risanamento conservativo che riguardino le parti strutturali degli edifici.
Una questione particolare è il rapporto tra SCIA e permesso di costruire: quest’ultimo viene naturalmente richiesto per le nuove costruzioni, ma anche per interventi che richiedano modifiche volumetriche, di utilizzo o variazioni di grande impatto dell’edificio. Attraverso la SCIA è inoltre possibile comunicare varianti a permessi di costruire.

A differenza della SCIA, la CILA rappresenta una Certificazione di Inizio Lavori Asseverata.
Si utilizza per comunicare i lavori di ristrutturazione all’interno di un edificio che non ne modifichino gli elementi strutturali. I lavori soggetti a CILA non devono naturalmente modificare la sagoma dell’edificio.
A differenza di quanto avveniva fino a qualche anno fa, oggi sono soggetti a CILA anche i lavori di frazionamento o di fusione di una o più unità immobiliari.

SCIA e CILA: alcuni esempi

Per comprendere meglio quali opere sono soggette a SCIA e quali a CILA meglio fare alcuni esempi pratici che possano chiarire le idee.
Se decido di cambiare la suddivisione dei locali all’interno della mia abitazione, senza cambiare i muri portanti, allora richiederò una CILA, ma se ho bisogno di aprire una nuova finestra o di modificare la forma di una esistente dovrò presentare una SCIA.

Se voglio unire due appartamenti fino ad oggi divisi, oppure se voglio frazionarne uno grande in due più piccoli, dovrò fare una CILA. Ma se voglio ingrandire un edificio esistente allora mi sarà richiesta una CILA.

Ancora, sono soggette a CILA opere quali la sostituzione degli infissi senza modifica di misure, lo spostamento delle porte interne, il rifacimento dell’impianto elettrico, la ristrutturazione di un bagno, il rinnovamento della cucina e dei suoi impianti. Invece ricadono sotto la SCIA (o eventualmente sotto un permesso di costruire) interventi di ristrutturazione edilizia più sostanziali.

SCIA e CILA: e se non le ho presentate?

Cosa succede se ho eseguito dei lavori in casa e non ho provveduto a presentare la relativa CILA o la SCIA?

Per quanto riguarda la SCIA, non è possibile sanare qualsiasi intervento, ma solo quelli conformi alle norme urbanistiche in vigore nel momento in cui sono stati eseguiti i lavori e nel momento in cui viene richiesta la SCIA in sanatoria.
Questo principio si chiama della “doppia conformità” ed è naturalmente volto ad evitare la pratica di eseguire interventi abusivi per poi sanarli nel momento in cui dovessero cambiare le norme, né tantomeno rappresenta un condono rispetto a modifiche abusive di un edificio.

Per quanto riguarda la CILA, sarà sufficiente modificare la planimetria catastale rivolgendosi a un tecnico e far sì che la casa risulti regolare sia dal punto di vista urbanistico sia da quello catastale.

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