Vincolo paesaggistico: quali opere sono permesse?

Il vincolo paesaggistico, come suggerisce il nome stesso, è uno strumento di tutela per aree o immobili di particolare interesse.
Sono inseriti in questa categoria tutti quei luoghi o quegli edifici che hanno rilevanza per le loro caratteristiche ambientali, storiche o culturali.
Si stima che in Italia circa la metà del territorio ricada sotto specifiche tutele.
Ma quindi in un’area sottoposta a vincolo paesaggistico non è possibile prevedere nessuna opera? Cosa comporta questa tutela?
Vincolo paesaggistico: il quadro normativo
Il concetto di vincolo paesaggistico è stato introdotto nel 1985, nello specifico dalla Legge Galasso (Legge n.431/1985). La sua regolamentazione e l’introduzione dell’obbligo di specifica autorizzazione per opere in ambiti coperti da vincolo paesaggistico è datata 2004 (Dlgs 42/2004) con il Codice dei Beni Culturali.
Questa norma prevede che per interventi in aree soggette e tutela paesaggistica sia necessaria una specifica autorizzazione da richiedersi alla Regione. Questa, verificata la compatibilità paesaggistica dell’intervento e sotto il parere vincolante della Sovrintendenza ai Beni paesaggistici e ambientali, rilascia o nega l’autorizzazione.
È intuitivo come questo iter burocratico abbia avuto un impatto importante su tempi e modi del rilascio di queste autorizzazioni, il cui ottenimento era abbastanza complesso. A intervenire in questo senso è stato il DPR 31/2017, il Regolamento sull’autorizzazione semplificata.
Attualmente, dunque, esistono tre diverse casistiche e, di conseguenza, tre diversi iter da seguire, a seconda che gli interventi da eseguire siano classificati come lievi o complicati.
Interventi lievi e complicati: le autorizzazioni in ambito di vincolo paesaggistico
Per snellire le procedure in caso di opere da eseguirsi in aree o su immobili coperti da vincolo paesaggistico il Regolamento del 2017 distingue tre diversi casi.
Intervento libero
Il più semplice è quello dell’intervento libero. In questo caso non è infatti prevista alcuna autorizzazione paesaggistica, anche se potrebbe in alcune situazioni essere richiesto il titolo edilizio. Naturalmente ricadono sotto questa casistica le opere che non modificano la struttura del territorio o dell’immobile.
Parliamo, ad esempio, di opere di riqualificazione energetica minori o comunque di interventi migliorativi degli immobili che non ne modifichino però le caratteristiche.
Autorizzazione Semplificata
Se invece le opere prevedono delle modifiche strutturali allora sarà necessario prevedere il procedimento di Autorizzazione semplificata. In questo caso bisognerà presentare al Comune – delegato dalla Regione – una serie di documenti.
Sarà necessario presentare una Relazione Paesaggistica semplificata redatta da un tecnico abilitato, di norma utilizzando specifici modelli. Il Comune, verificata la rispondenza delle opere ai limiti imposti dai vincoli paesaggistici, può autorizzarle o meno, eventualmente richiedendo ulteriore documentazione.
L’iter in questo caso richiede di norma circa 30 giorni.
Autorizzazione ordinaria in luoghi soggetti a vincolo paesaggistico
Gli interventi più importanti e complessi richiedono invece l’ottenimento dell’Autorizzazione Ordinaria, con un iter molto più lungo e impegnativo.
Per ottenere l’autorizzazione paesaggistica è necessario produrre una serie di documenti. Innanzitutto naturalmente il progetto, comprensivo di elaborati grafici, foto inserimenti e rendering, relazione tecnica di progetto e tutto quanto serva per identificare con precisione le opere da realizzarsi.
Inoltre, sarà necessario produrre una documentazione fotografica dello stato di fatto e dimostrare la legittimità urbanistico-edilizia di quanto preesistente (regolarità urbanistica e catastale). Soprattutto, però, sarà necessario produrre la cosiddetta Relazione Paesaggistica.
Relazione paesaggistica
La Relazione Paesaggistica comprende infatti l’analisi del contesto paesaggistico in cui si inseriranno le opere e una precisa valutazione delle interazioni tra paesaggio e progetto. La normativa di riferimento per la sua stesura è il Dpcm 12.12.2005 ed è atta a dimostrare che le opere siano congrue con le esigenze di salvaguardia del territorio.
Conterrà dunque la descrizione del progetto, l’analisi dello stato attuale dei luoghi, l’indicazione dei livelli di tutela tratti dalla pianificazione paesaggistica del territorio, la rappresentazione fotografica dello stato attuale, la valutazione dell’impatto potenziale.
L’iter per questo tipo di Autorizzazione Paesaggistica è significativamente più lungo rispetto a quello semplificato e richiede di norma circa 5 mesi. Una volta ottenuto il permesso, questo ha validità di 5 anni, dopodiché sarà necessario ripetere l’iter autorizzativo.
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