Superbonus e APE Convenzionale, una coppia indivisibile: guida alla compilazione

L’APE Convenzionale è una certificazione connessa esclusivamente al Superbonus che si redige, per dimostrare che gli interventi oggetto del bonus fiscale hanno consentito all’edificio di migliorare di due classi energetiche.
Il miglioramento di due classi energetiche è infatti uno degli elementi necessari per la concessione del Superbonus 110% che, come sappiamo, ha regole ferree, a cominciare dalla distinzione tra interventi trainanti (relativi all’efficientamento energetico come isolamento termico delle pareti, coibentazione del tetto, rifacimento impianti di climatizzazione) e interventi trainati (quali ad esempio nuovi infissi, impianti solari ed altri lavori di miglioria e ristrutturazione delle abitazioni).
APE e APE Convenzionale: le differenze
L’APE che tutti conosciamo è l’Attestato di Prestazione Energetica, un documento che contiene le caratteristiche energetiche dell’edificio a cui si riferisce.
Viene redatto da un tecnico specializzato e accreditato su richiesta dei proprietari. Il documento certifica le prestazioni energetiche dell’edificio. È obbligatorio allegarlo agli atti di compravendita, donazione o locazione di un immobile.
Grazie all’APE si calcola la classe energetica dell’immobile in una scala che va dalla classe A4 – quella di massima efficienza – alla classe G, che rappresenta la classe minima di efficienza.
In sintesi, l’indice di prestazione energetica segnala l’energia totale consumata ogni anno dall’edificio in questione per metro quadro di superfice. Considera, nel caso di edifici residenziali, l’energia necessaria per riscaldamento, raffrescamento, acqua calda sanitaria e ventilazione meccanica.
Ora, stabilito cosa sia l’APE Tradizionale, che cos’è l’APE Convenzionale e cosa c’entra con il Superbonus?
Superbonus e APE Convenzionale
Come detto, l’APE Convenzionale è connessa esclusivamente al Superbonus. Si tratta di una certificazione a dimostrazione che gli interventi oggetto del bonus fiscale hanno migliorato di due classi la prestazione energetica di un edificio.
L’APE Convenzionale è redatto per l’intero edificio e non per la singola unità immobiliare, come invece l’APE Tradizionale.
Anche l’APE Convenzionale deve essere redatto da un tecnico abilitato. Il professionista abilitato deve però essere “indipendente”: può presentarla anche il direttore lavori che sta sovraintendendo all’intervento connesso al Superbonus, purché abilitato.
L’APE Convenzionale non deve essere depositato al catasto regionale energetico e non ha scadenza. Al contrario del Tradizionale la cui validità è fissata in dieci anni.
Guida alla compilazione
Vediamo ora, seppur per sommi capi, quali sono gli elementi necessari alla compilazione dell’APE Convenzionale.
Considerando la sua funzione legata al Superbonus, deve essere previsto un APE Convenzionale ante operam e uno post operam, una volta terminati i lavori.
I certificati devono essere redatti secondo quanto indicato dal punto 12.2 dell’Allegato A del d.l. 6 agosto 2020 e devono contenere:
- l’indicazione che si tratta di APE Convenzionale,
- la destinazione d’uso dell’immobile,
- l’oggetto dell’attestato,
- i dati identificativi,
- la foto dell’edificio,
- i servizi energetici presenti,
- la prestazione energetica dell’edificio,
- le prestazioni degli impianti e i consumi stimati divisi per fonti di energia rinnovabili e non rinnovabili,
- dati sull’energia esportata,
- informazioni di dettaglio sugli impianti, sul soggetto certificatore, sul sopralluogo effettuato e sul software utilizzato per il calcolo e sugli interventi raccomandati.
Naturalmente nell’APE post operam saranno fornite informazioni anche sugli interventi eseguiti.
Entrambi gli attestati devono essere inoltrati all’ENEA entro 90 giorni dalla chiusura dei lavori.
Una precisazione: l’APE Convenzionale, documento specificatamente connesso al Superbonus, in nessun modo sostituisce l’APE Tradizionale.
Se intendiamo alienare o affittare un immobile che è stato oggetto di intervento con il Superbonus l’APE Tradizionale va comunque redatto e lo deve effettuare un professionista abilitato terzo e indipendente.
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