Consumi energetici: dal 13 giugno il 60% dovrà provenire da fonti rinnovabili

A partire dal 13 giugno 2022 sarà introdotto l’obbligo che il 60% dell’energia dovrà provenire da fonti rinnovabili. Ma a quali edifici si applica la normativa? Vi sono esclusioni? E se sì, quali? Cosa cambia per l’utente finale?
Obbligo D.lgs. 199/2021
Il 13 giugno 2022 è una data importante per il settore dell’edilizia e per la salute del pianeta. Entra infatti in vigore l’obbligo previsto dal D.lgs. 199/2021 che impone la copertura di almeno il 60% dei consumi energetici degli edifici da fonti rinnovabili.
Un obbligo che riguarda quali edifici? Vi sono edifici esonerati? Quali? Proviamo a fare chiarezza sulle nuove norme.
In primo luogo, occorre dire che il decreto si applica agli edifici di nuova costruzione, quelli per cui il titolo edilizio viene richiesto dopo il 13 giugno e per gli edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti dopo la data sopracitata.
L’obbligo di copertura con fonti rinnovabili si attesta al 60% per gli edifici privati, ma sale al 65% per gli edifici pubblici. Il Decreto non introduce una novità assoluta, ma alza la percentuale di copertura, che ad oggi è pari al 50%.
I consumi che devono essere coperti con fonti rinnovabili sono relativi a elettricità, impianti di riscaldamento e raffrescamento.
In dettaglio, l’allegato III del Decreto specifica che gli edifici devono essere
“progettati e realizzati in modo da garantire, tramite il ricorso a impianti alimentati da fonti rinnovabili, il rispetto della copertura del 60% dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria, e del 60% della somma dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria, la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva”.
Gli edifici esclusi dal nuovo obbligo sulle fonti rinnovabili
Alcuni edifici, tra quelli potenzialmente soggetti all’obbligo, sono esclusi:
- immobili allacciati a una rete di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento (a patto che questi impianti coprano l’intero fabbisogno energetico per la loro funzione del 100%);
- edifici realizzati per esigenze temporanee, rimossi entro 24 mesi (purché nel titolo abilitativo di costruzione sia indicata la temporaneità);
- immobili pubblici a disposizione delle forze armate, nel caso in cui l’adempimento risulti incompatibile con la destinazione d’uso;
- uffici, ospedali ed edifici commerciali.
Tuttavia, si prevede che dal 1° gennaio 2024 gli obblighi di copertura dei costi energetici saranno rivisti ogni cinque anni. Appare probabile che in futuro questi obblighi saranno estesi anche a queste tipologie di immobili.
Copertura dei consumi energetici: le semplificazioni
Il D.lgs. 199/2021 contiene nell’allegato II le disposizioni che disciplinano le procedure relative all’istallazione di impianti o dispositivi tecnologici per il raggiungimento della copertura prevista e individua alcune semplificazioni per ogni tipologia di impianto.
Per esempio, l’installazione di pompe di calore è considerata attività di edilizia libera e può essere eseguita senza comunicazione né titolo abilitativo se ha potenza inferiore ai 40 Kw. Gli interventi inerenti all’installazione e sostituzione di generatori di calore sono considerati anch’essi attività di edilizia libera, se rientrano nella manutenzione ordinaria. Occorre procede alla comunicazione se si tratta di nuove installazioni.
Anche i collettori solari, i classici pannelli, possono essere installati senza comunicazione, se integrati nel tetto con il medesimo orientamento e direzione della falda e se non modificano la sagoma dell’edificio. Viceversa, richiedono di essere inseriti nella Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (CILA).
Copertura dei consumi energetici: gli incentivi
Ma cosa cambia per gli utenti finali, per chi deve costruire o ristrutturare una casa? Oltre agli obblighi previsti vi sono dei “vantaggi”?
Entro giugno saranno definiti i decreti relativi agli incentivi per chi installa impianti da fonti rinnovabili. Uno in particolare riguarderà la sostituzione delle coperture in amianto con pannelli solari.
Tali incentivi sono già inseriti nel nostro ordinamento, ma si prevedono degli ampliamenti. Un esempio: per ottenere l’incentivo non sarà più necessario che l’impianto sia installato esattamente nell’area bonificata: sarà sufficiente che sia posizionato sullo stesso edificio o su un edificio catastalmente confinante di proprietà dello stesso soggetto. Inoltre, l’impianto fotovoltaico potrà avere una superficie maggiore rispetto a quella occupata dall’amianto.
Gli incentivi saranno riconosciuti come tariffe agevolate erogate dal Gestore dei Servizi Energetici.
L’intenzione del legislatore è incentivare l’uso di fonti rinnovabili. È un cambio di rotta che si rende necessario per recepire le direttive europee e contribuire alla decarbonizzazione, obiettivo che si vorrebbe raggiungere nel 2050.
Non è semplice, tuttavia, affrontare questi temi ed essere certi, per esempio in fase di progettazione o ristrutturazione rilevante di un edificio, di quali siano gli obblighi, i vantaggi e le scelte migliori.
Affidarsi a professionisti competenti è una scelta lungimirante: per prendere in considerazione lo scenario presente e futuro e valutare ogni elemento per trovare la soluzione migliore.
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