Decreto semplificazioni e Superbonus 110%, tutte le novità

Lo scorso 31 maggio 2021 è entrato in vigore, dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, il DECRETO-LEGGE n. 77, il cosiddetto “Decreto Semplificazioni”.

Questo decreto ha apportato delle modifiche rilevanti e molto significative al Superbonus 110%.  Infatti, l’articolo 33, denominato “misure di semplificazione in materia di incentivi per l’efficienza energetica e rigenerazione urbana”, ha introdotto delle novità soprattutto in tema di CILA, categorie catastali soggette a superbonus e barriere architettoniche.

CILA e Superbonus 110%, tutte le novità

La prima novità introdotta riguarda la CILA e il superbonus. Infatti, il nuovo decreto introduce una semplificazione: non occorrerà più la doppia certificazione. Sarà necessario presentare una Comunicazione di inizio lavori asseverata. 

Il nuovo comma è chiaro: “gli interventi di cui al presente articolo, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)”

La CILA attesta quindi gli elementi di identificazione del titolo abitativo e, mediante i disegni di progetto compresi nel documento, predispone l’asseverazione con l’elenco degli interventi da realizzare.

La presentazione della CILA non richiederà l’attestazione dello stato legittimo, mentre la decadenza del bonus fiscale si avrà nei casi in cui:

  • Non verrà presentata la CILA
  • Verranno effettuati interventi difformi a quanto presentato nel documento
  • Ci sarà l’assenza dell’attestazione dei dati
  • Ai sensi del comma 14, non esiste corrispondenza al vero nelle attestazioni

Nuove categorie catastali soggette al Superbonus

Il comma 10 bis ha introdotto un ampliamento delle categorie catastali che potranno godere dei benefici del Superbonus.

Infatti, rientreranno nel superbonus:

  • le associazioni o organizzazioni di utilità sociale senza scopo di lucro
  • le associazioni di volontariato, a patto che siano iscritte ai propri registri di settore
  • le associazioni di promozione sociale, a patto che siano iscritte nel registro nazionale, regionale o delle province autonome.

Queste categorie dovranno soddisfare anche questi specifici requisiti:

  • svolgere prestazioni e servizi socio-sanitari e assistenziali. I membri del Consiglio di Amministrazione non devono percepire nessun tipo di compenso o indennità
  • le associazioni di cui sopra siano in possesso di siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito.

Interventi che favoriscono la mobilità e rimozione delle barriere architettoniche

Una delle novità più importanti introdotte lo scorso 31 maggio riguarda l’inclusione nei termini del Superbonus anche degli interventi finalizzati alla modifica migliorativa o alla rimozione delle barriere architettoniche.

Nello specifico si intendono tutti quegli interventi volti alla rimozione di infrastrutture che limitano l’accesso a persone portatrici di handicap. All’interno del bonus possono ricadere anche interventi di riqualificazione architettonica che siano svolti in favore della mobilità di persone di età superiore ai 65 anni.

Unica condizione è relativa al fatto che questi interventi su barriere architettoniche siano eseguiti in maniera congiunta agli interventi antisismici già all’interno degli incentivi del Superbonus.

Per qualunque spiegazione o chiarimento relativo alle categorie o agli interventi coperti dagli incentivi del Superbonus, non esitate a contattarci!

Enquire now

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.