Novità Superbonus 110%: lavori di ristrutturazione in ritardo? Niente paura: c’è la proroga fino al 30 giugno 2022

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Buone notizie per chi è in ritardo con i lavori di ristrutturazione o pensava d’aver perso l’occasione di sfruttare il Superbonus 110%. L’agevolazione fiscale è infatti stata prorogata dalla legge di bilancio 2021, in vigore dal 1° gennaio 2021.

Tre le nuove date a cui fare attenzione, a seconda delle tipologie dei beneficiari:

  • abitazioni private: la proroga è fissata al 30 giugno 2022
  • condomini: che entro il 30 giugno 2022 abbiano raggiunto il 60% dei lavori previsti, la misura è prorogata sino al 31 dicembre 2022
  • Istituti autonomi: case popolari (ex-IACP) che entro il 31 dicembre 2022 abbiano raggiunto il 60% dei lavori previsti la proroga è estesa fino al 30 giugno 2023.

La proroga non è l’unica novità inserita nella legge di Bilancio in relazione al Superbonus 110%, vi sono altre indicazioni che modificano l’articolo 119 del Decreto Rilancio del 2020 che determina i requisiti di accesso al Superbonus.

Novità Superbonus 110%: chiarimenti e modifiche relative agli immobili ammessi

La legge di Bilancio ha specificato che potranno essere ammessi alla detrazione anche gli edifici plurifamiliari con un unico proprietario: unità abitative accatastate distintamente ma appartenenti, appunto, ad un unico proprietario o in compartecipazione da più persone fisiche nel limite da due a quattro.

La legge di Bilancio, inoltre, chiarisce definitivamente il concetto di unità abitativa indipendente. Può essere ritenuta tale un’abitazione che dispone in modo esclusivo di almeno tre di questi impianti: per l’approvvigionamento idrico, elettrico, del gas, di riscaldamento invernale.

Sono ammessi alla possibilità di accesso al Superbonus anche le cosiddette unità collabenti. Si tratta di immobili accatastati F/2 e C/2 che non producono alcun reddito e sono ridotti allo stato di rudere.
La legge di Bilancio e la risposta n. 17 del 7 gennaio 2021 dell’Agenzia dell’Entrate chiariscono che possono beneficiare della detrazione anche gli edifici F/2 e C/2 per la demolizione, la ricostruzione e la messa in sicurezza dal punto di vista antisismico, purché l’intervento si inquadri come intervento di ristrutturazione edilizia e al termine dei lavori risultino in fascia energetica A.

La definizione di ristrutturazione edilizia del testo unico dell’edilizia definisce così gli interventi di ristrutturazione edilizia:

“Gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica o l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità e per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico (art. 3 comma d) del Testo unico dell’Edilizia). A qualificare gli edifici collabenti come ammissibili al superbonus è, secondo l’Agenzia delle Entrate, la loro qualifica di edifici esistenti al di là del loro stato di degrado”.

Un chiarimento importante e destinato ad allargare considerevolmente la platea dei lavori e degli edifici ammessi.

Modifica degli elementi trainanti e trainati, coibentazione del tetto e colonnine per la ricarica dei veicoli

Come sappiano per accedere alla misura del Superbonus occorre che siano eseguiti alcuni interventi definiti dalla normativa trainanti e volti ad incrementare l’efficienza energetica di almeno due classi, e le misure antisismiche: la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, gli interventi antisismici e l’isolamento termico delle superfici opache verticali (per esempi i cappotti), orizzontali ed inclinate che interessano l’involucro degli edifici con un’incidenza superiore al 25% della superfice  disperdente lorda dell’edificio.

La legge di bilancio chiarisce che la coibentazione del tetto rientra appieno negli interventi trainanti, senza limitare il concetto di “superfice disperdente” all’eventuale sottotetto esistente.

Vi sono poi interventi trainati, che beneficiano della detrazione se realizzati congiuntamente ad un elemento trainante, tra cui l’istallazione delle infrastrutture per le ricarica di veicoli elettrici negli edifici. Al riguardo occorre segnalare che sono stati precisati nel dettaglio i limiti di spesa previsti, precedentemente fissati genericamente a 3.000 euro.

Ecco i nuovi limiti:

  • 2000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti (si veda sopra la precisazione);
  • 1500 euro per gli edifici plurifamiliari che istallino fino ad un massino di 8 colonnine;
  • 1200 euro per edifici plurifamiliari o condomini che istallino più di otto colonnine.

È possibile effettuare la detrazione per una solo colonnina per unità immobiliare. Es. 8 unità immobiliari, istallazione di 8 colonnine detrazione per 8 colonnine; 8 unità immobiliari, istallazione di 10 colonnine, detrazione applicabile solo per 8.

Un’ulteriore modifica relativa agli interventi trainati è la possibilità di estendere la detrazione per l’istallazione degli impianti fotovoltaici anche sulle strutture pertinenziali degli edifici.

Tra le novità introdotte, la possibilità di applicare il superbonus 110% anche per i lavori rivolti all’eliminazione delle barriere architettoniche, effettuato da portati di handicap o da persone con età superiore a 65 anni.
La misura si riferisce alla possibilità di istallazione di ascensori e montacarichi, ma anche alla realizzazione di ogni strumento che attraverso alla comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia avanzata sia adatto a favorire la modalità interna ed esterna dall’abitazione per le persone portatrici di handicap.

Cosa cambia per i tecnici

Novità anche per i tecnici: non è più richiesta una nuova assicurazione per i professionisti che si devono occupare delle asseverazioni, ma sarà sufficiente estendere quella già in loro possesso inserendo la copertura del rischio di asseverazione dell’art. 119 del Decreto rilancio, purché la polizza già in essere non preveda restrizioni per l’attività di asseverazione e abbia un massimale di rischio non inferiore a 500.000 euro.

Come ricevere l’agevolazione

Come è noto, è possibile ottenere l’agevolazione per lavori eseguiti entro il 31 dicembre 2021 in cinque rate annuali di pari importo entro i limiti di capienza dell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi, oppure è possibile richiedere uno sconto in fattura o operare la cessione del credito corrispondente a fornitori di beni e servizi atti a realizzare i lavori o ad Istituti di Credito o altri intermediari finanziari.

Queste opzioni sono confermate anche per le spese sostenute nel 2022 con un’unica novità: per queste spese sono previste non cinque, ma 4 rate annuali.

Il Superbonus 110% rappresenta un’interessante misura di crescita ed incentivo per il recupero del patrimonio edilizio e l’efficientamento energetico. La complessità del quadro normativo e le recenti modifiche suggeriscono di scegliere professionisti esperti per seguire l’intero iter.

Lo studio di progettazione Gallo è a vostra disposizione per valutare con voi la possibilità di accedere a questa ed altre agevolazioni e realizzare un progetto “chiavi in mano”.

 

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