L’APE, Attestato di Prestazione Energetica: il primo pilastro del Superbonus 110%

Il Superbonus 110% per le ristrutturazioni è una misura prevista dal Decreto Rilancio che eleva al 110% l’aliquota di detrazione per spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, riduzione del rischio sismico, istallazione di impianti fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici presso gli edifici.
Che cos’è l’APE per il Superbonus, a cosa serve e chi può redigerlo
Il Superbonus 110% è un’agevolazione fiscale prevista dal “Decreto Rilancio” relativa a interventi per efficienza energetica, interventi antisismici, istallazione di impianti fotovoltaici o infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici negli edifici. Tra le misure previste è senza dubbio la più conveniente e la più attraente, grazie certo alla consistenza del contributo, ma anche alle modalità con cui può essere richiesta.
Accanto alla modalità che potremmo definire “classica” – che prevede il recupero del 110% delle spese sostenute per gli interventi attraverso il rimborso Irpef in soli 5 anni – sono previste infatti altre due possibilità: la cessione del credito a terzi oppure lo sconto in fattura.
Due vie che possono essere utilizzate indipendentemente dalla capienza fiscale del soggetto richiedente e avere effetti immediati.
Grazie all’istituzione del Superbonus 110% queste due modalità sono state estese anche ad altre agevolazioni, rendendole ancor più interessanti.
Per poter accedere al Superbonus, come accennavamo nel nostro precedente articolo, vi sono però requisiti stringenti: uno di questi riguarda proprio le performance energetiche e dunque di conseguenza l’APE, acronimo per Attestato di Prestazione Energetica.
Requisiti del Superbonus: migliorare di due classi la prestazione energetica
Il principale requisito per accedere al Superbonus è che gli interventi agevolabili migliorino la prestazione energica dell’edificio di due classi o, nel caso in cui la situazione di partenza sia già positiva, consentano all’edificio di raggiungere la classe più alta. E qui entra in gioco l’APE.
Di cosa parliamo infatti quando parliamo di “prestazione energetica”?
La prestazione energetica di un edificio è
“la quantità annua di energia effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare i vari bisogni connessi ad un uso standard dell’edificio, compresi la climatizzazione invernale, la preparazione dell’acqua calda per usci igienico sanitario, la ventilazione e l’illuminazione”.
Così recita il Dlgs 192/2005.
Per identificare rapidamente l’efficienza energetica di un edificio sono state ideate delle classi energetiche, contraddistinte da lettere dell’alfabeto: più la lettera è alta, minore è il consumo energetico e migliore è dunque la prestazione energetica.
Le classi sono dieci e vanno dalla A4 – che comprende gli edifici molto efficienti, con bassi consumi energetici – sino alla G – la classe con la prestazione energetica meno efficiente.
Dalla ricezione del concetto di prestazione energetica nel nostro ordinamento nel 2005 ad oggi, vi sono state diverse evoluzioni normative, fino all’introduzione del D.M. del 26 giugno 2015 “Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici”, che individua le modalità per redigere l’APE.
L’Attestato di Prestazione Energetica (APE): i contenuti e chi può redigerlo
Grazie alla normativa vigente l’APE ha un formato che possiamo definire standard sull’intero territorio nazionale. In pratica rappresenta una sorta di “carta di identità energetica dell’edifico”.
Deve contenere i dati catastali e l’indirizzo esatto dell’edificio, la superfice riscaldata/raffrescata, i dati sugli impianti di riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda.
Oltre a ciò devono essere indicati:
- la classe energetica di appartenenza;
- la prestazione energetica globale dell’edificio e quella relativa d’ogni singolo impianto;
- le emissioni di anidride carbonica;
- i calcoli effettuati del tecnico;
- i dati del tecnico abilitato;
- la scadenza dell’atto (l’APE ha validità 10 anni, a meno che non si facciano interventi e/o modifiche);
- le raccomandazioni del tecnico per il miglioramento dell’efficienza energetica con la proposta degli interventi economicamente convenienti da realizzare.
Per redigere l’APE è necessaria – oltre a documentazione tecnica dell’edificio, visura e planimetria catastale, dati dei singoli impianti – l’esecuzione di un sopralluogo da parte di un tecnico abilitato.
Una volta redatto il certificato, il tecnico abilitato dovrà trasmetterlo alla Regione o alla Provincia autonoma e consegnarlo entro 15 giorni al richiedente.
L’APE deve essere redatta da un tecnico abilitato alla progettazione di edifici e impianti, i cui requisiti vengono definiti nel D.P.R 75/2013, iscritto agli albi professionali degli ingegneri e degli architetti, dei periti e dei geometri.
Alcune regioni, tra cui la Lombardia, hanno redatto appositi elenchi di tecnici abilitati.
È importante, dovendo individuare un tecnico che rediga l’APE, verificare che possieda i requisiti necessari e affidarsi esclusivamente a studi o professionisti accreditati, pena l’invalidità dell’atto.
L’Attestazione di Prestazione Energetica è obbligatoria per accedere al Superbonus 110%?
L’APE è obbligatoria per gli edifici di nuova costruzione ed è uno dei documenti che deve essere presentato e richiesto in caso di compravendita dell’immobile. La classe energetica dell’edificio e la prestazione energetica influiscono infatti sul prezzo dell’immobile. È inoltre obbligatoria, come abbiamo visto, per accedere alle agevolazioni fiscali del Superbonus 110% e non solo.
Per richiedere le agevolazioni fiscali occorre infatti esibire un Attestato di Prestazione Energetica pre e post intervento.
L’APE pre-intervento “scatta un’istantanea” dell’edificio nello stato presente; l’APE post-intervento invece certifica i miglioramenti introdotti attraverso gli interventi eseguiti. È importante che l’APE sia redatta nella forma detta Dichiarazione Asseverata.
Vediamo nel dettaglio i passaggi. L’Ape pre-intervento è il primo passo per accedere al Superbonus 110. In seguito occorrerà progettare l’intervento di miglioramento energetico secondo i criteri previsti dal Decreto Rilancio (interventi trainati e trainati), rispettando i tetti massimi di spesa previsti e richiedendo a un tecnico specializzato di asseverare la congruità tra l’intervento, i requisiti e le spese ammesse nelle agevolazioni.
Una volta concluso l’intervento occorre eseguire una seconda APE che dimostri i risultati ottenuti: APE, asseverazioni e documentazione relativa devono poi essere inoltrati all’Enea.
Una nota importante: è essenziale che gli interventi per richiedere l’agevolazione fiscale siano pagati con bonifici parlanti, che contengano cioè la causale del versamento, il codice fiscale dei beneficiari della detrazione, la partita Iva o il codice fiscale del beneficiario del pagamento.
Se desiderate rivolgervi a un partner affidabile per una consulenza o un preventivo riguardo la certificazione energetica, il nostro studio di progettazione è a vostra disposizione.
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