Superbonus 110%: la ristrutturazione la paga il fisco?

Il Superbonus 110% per le ristrutturazioni è una misura prevista dal Decreto Rilancio che eleva al 110% l’aliquota di detrazione per spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, riduzione del rischio sismico, istallazione di impianti fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici presso gli edifici.
Sconto in fattura e cessione del credito
Il Decreto rilancio introduce un’importante novità: la detrazione del 110% è riconosciuta agli aventi diritto in 5 quote annuali di parti importo, come avviene per le altre detrazioni in essere. Oppure può essere usufruita in modo diretto sotto forma di sconto dai fornitori di beni o servizi, il cosiddetto sconto in fattura. O ancora è possibile cedere il credito di imposta corrispondente alla detrazione spettanti ad altri soggetti (per esempio istituti di credito ed altri intermediari finanziari).
Queste due nuove possibilità, lo sconto in fattura e la cessione del credito, sono estese anche agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, recupero e restauro della facciata e per l’installazione delle colonnine a prescindere dal fatto che rientrino o meno nel Superbonus.
I documenti necessari per il Superbonus 110%
Per accedere a una di queste due opzioni, oltre agli adempimenti che vedremo più avanti, chi fa richiesta del Superbonus 110% deve acquisire anche:
- il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti per il diritto alla detrazione di imposta, rilasciato da intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni e i Caf;
- l’asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica da parte di tecnici abilitati o, nel caso di interventi per riduzione del rischio sismico, da parte di professionisti incaricati della progettazione struttura, direzione, collaudo stratatico. Tale asseverazione certifica il rispetto dei requisiti tecnici degli interventi e la congruità e coerenza delle spese sostenute.
Chi ha diritto all’agevolazione e quali sono i requisiti per accedere al Superbonus?
Non è tutto oro quello che luccica: se la platea dei destinatari del bonus è ampia, i requisiti sono particolarmente stringenti, essendo un’agevolazione decisamente consistente.
Possono richiedere il Superbonus per interventi effettuati su parti di edifici comuni, su unità immobiliari singole, su unità immobiliari funzionalmente indipendenti con ingresso autonomo site in edifici plurifamiliari (villette a schiera) le persone fisiche proprietarie di immobili, i condomìni, le onlus e le associazioni sportive dilettantistiche.
Fin qui è abbastanza semplice e lineare. Veniamo ora agli interventi ammessi.
In primo luogo abbiamo visto che c’è un lasso temporale da rispettare: le spese devono essere sostenute dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021, ma soprattutto devono prevedere la presenza in un intervento “trainante” e il superamento attraverso gli interventi di requisiti minimi previsti.
Gli interventi trainanti sono tre:
- isolamento termico dell’involucro dell’edificio (il cosiddetto “cappotto”);
- la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti;
- gli interventi antisismici.
Ma, e qui viene la cosa importante, gli interventi di isolamento termico e sostituzione dell’impianto di riscaldamento devono consentire il miglioramento di due classi energetiche dell’edificio o, se la situazione è già positiva, il raggiungimento della classe energetica più alta.
Naturalmente l’attestazione del superamento delle classi deve essere eseguita da pre e post intervento da un tecnico abilitato con perizia asseverativa.
Oltre agli interventi “trainati”, possono essere inclusi interventi “trainati”, quali interventi rientranti ad esempio nell’Ecobonus (sostituzione infissi e finestre), installazioni per infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici, impianti fotovoltaici connessi alla rete.
E se non rientro nel Superbonus?
Ci sono sempre le agevolazioni per il risparmio energetico e il Sismabonus. L’agevolazione del 110% si aggiunge ma non cancella le agevolazioni per il risparmio energetico e il Sismabonus.
Se l’intervento che abbiamo in animo di realizzare non rientra nella “super agevolazione”, ma incide sull’efficienza energetica dell’edificio, possiamo utilizzare la detrazione del 65% o del 50% da ripartire in dieci quote annue.
Vediamo quali interventi sono ammessi in questo caso:
- la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento,
- il miglioramento termico dell’edificio con la realizzazione del cappotto,
- l’installazione di pannelli solari,
- la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.
In questo caso le spese devono essere effettuate entro il 31 dicembre 2020 e il credito d’imposta può essere ceduto a terzi o utilizzato ce sconto in fattura.
La detrazione spetta anche per acquisto e posa di schermature solari, impianti di climatizzazione invernali dotati di generatori di calore da biomasse, dispositivi multimediali per il controllo a distanza del riscaldamento, acquisto di micro cogeneratori, l’acquisto di generatori d’aria calda a condensazione.
Se invece intendiamo sostituire le finestre comprensive di infissi e schermature solari la detrazione è al 50%.
Ricordiamoci che, grazie al Decreto Rilancio, anche in questo caso è possibile ricorrere allo sconto in fattura o alla cessione del credito.
Bonus caldaia: esiste ancora?
E se devo sostituire semplicemente la caldaia e questo intervento non mi consente di “scalare due classi energetiche”, ci sono detrazioni a cui ho diritto?
Sì, il cosiddetto bonus caldaie è stato confermato, vediamo dunque come funziona.
Si tratta di una detrazione che spetta a chi sostituisce una vecchia caldaia con un nuovo sistema di riscaldamento.
Esistono due opzioni:
- la sostituzione di una vecchia caldaia con una nuova caldaia a condensazione di classe A. In questo caso il contribuente ha diritto ad agevolazioni fiscali del 50%;
- la sostituzione della caldaia con una a condensazione di classe A, l’aggiunta di impianti di termoregolazione evoluti, l’istallazione di un sistema ibrido a condensazione e pompa di calore: in questo caso le detrazioni fiscali salgono al 65%.
Naturalmente per ottenere le detrazioni, l’intervento deve essere effettuato da tecnici autorizzati e il pagamento effettuato con mezzi tracciabili, i cosiddetti “bonifici parlanti”.
Sono ammissibili le spese sostenute nell’anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 e sono ammesse spese per lo smontaggio del vecchio impianto, acquisto e posa del nuovo, eventuali opere murarie e consulenze di tecnici specializzati. Il tetto massimo di spesa è 30.000 euro.
Oltre il Superbonus: il Sismabonus
Sempre se non rientriamo nei parametri per il Superbonus, potremmo usufruire ad esempio del Sismabonus. Si tratta di un’agevolazione fiscale dall’80 all’85% delle spese sostenute per migliorare la classe di rischio degli edifici in zone sismiche 1,2 e 3, se i miglioramenti riguardano le parti comuni di edifici condominiali, mentre la detrazione scende al 50% per gli interventi esegui su singole abitazioni.
Sono ammissibili spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre del 2021. Il tetto massimo delle spese ammissibili è 96mila euro per le abitazioni singole, e sempre di 96 mila euro per gli interventi realizzati in condomini ma da moltiplicare per ciascuna unità abitativa.
Qualsiasi sia la strada che intendiamo percorrere, è importante sottolineare l’opportunità di affidarsi per questi percorsi a professionisti esperti che possano seguire l’evoluzione normativa e compiere i passi necessari all’ottenimento delle agevolazioni.
Contattaci per avere maggiori informazioni e utilizzare le agevolazioni attraverso una consulenza professionale.
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